STATUTO

STATUTO ASSOCIATIVO DELLA CONSULTA UNIVERSITARIA DEL CINEMA
con integrazioni e modifiche approvate dalle Assemblee dei soci del 30 novembre 1992, 19 dicembre 1994, 11 dicembre 2004, 24 giugno 2013, 3 luglio 2015, 30 novembre 2017

Art. 1 – La Consulta Universitaria del Cinema (d’ora in avanti CUC) ha il compito di promuovere favorire e coordinare ogni iniziativa volta ad ampliare e potenziare la presenza nell’Università delle discipline attinenti il cinema, la fotografia, la televisione e i media audiovisivi, nonché le iniziative scientifiche e culturali riguardanti tali studi.

Art. 2 – La Consulta ha sede a Roma, presso l’Università Roma Tre, Dipartimento di Filosofia Comunicazione e Spettacolo, Via Ostiense 139, Roma. Gli organi dell’Associazione possono però riunirsi anche in qualsiasi altro luogo. La durata dell’Associazione è fissata fino al 31-12-2050.

Art. 3 – Possono fare parte della CUC tutti i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato delle discipline di cui all’art. 1, SSD L-ART/06. Inoltre possono far parte dell’Associazione, per la durata del loro incarico, i professori a contratto, nonché i titolari di assegni di ricerca in discipline del settore L-ART/06. Essi potranno eleggere un rappresentate e avranno diritto di voto nell’elezione del Presidente. Potranno essere altresì ammessi i docenti presso le Università straniere, i membri della CUC in pensione e gli studiosi con un curriculum coerente con le finalità e gli interessi dell’Associazione, con diritto di voto nell’elezione del Presidente. Sull’ammissione dei nuovi soci delibererà la Giunta.

Art. 4 – La CUC promuove la valorizzazione della differenza sessuale e ne favorisce l’inclusione in tutti i propri organi di rappresentanza. La CUC è retta da una Giunta così composta:

• il Presidente dell’Associazione, che è eletto a maggioranza – e con voto segreto – dall’Assemblea, nell’ambito dei docenti straordinari e ordinari che abbiano formalizzato la propria candidatura comunicandolo al Presidente e alla Giunta con almeno un mese dianticipo rispetto alla data dell’Assemblea;

• due docenti straordinari o ordinari, eletti da docenti straordinari e ordinari;

• due docenti associati, eletti dagli associati anche in attesa di conferma;

• due ricercatori, eletti dai ricercatori a tempo indeterminato, anche in attesa di conferma e dai ricercatori a tempo determinato;

• un docente a contratto o assegnista di ricerca del settore L-ART/06, eletto dai titolari di docenza a contratto e dai i titolari di assegni di ricerca in discipline del settore L-ART/06.

Il Presidente e i membri della Giunta restano in carica un biennio e possono essere rieletti consecutivamente solo una volta. Il Presidente e i membri della Giunta possono essere rieletti successivamente nel medesimo ruolo, a condizione che siano cessati dall’incarico per almeno un biennio.

Art. 5 – Nell’ambito della Giunta, il Presidente nomina due Vicepresidenti, uno dei quali potrà essere scelto tra gli associati. La Giunta su proposta del Presidente nomina un Tesoriere, che, per funzionalità, può anche non fare parte della Giunta. Può anche essere nominato un Vice tesoriere. Per l’organizzazione dei lavori e le funzioni di segreteria la Giunta, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, che può anche non fare parte della Giunta.

Art. 6 – L’Assemblea dell’Associazione, a maggioranza semplice, o la Giunta, con la maggioranza dei due terzi, possono nominare membri onorari fra coloro che si siano distinti per particolari meriti nell’ambito della cultura cinematografica o nei confronti dello sviluppo dell’insegnamento del cinema nell’Università italiana.

Art. 7 – Il Presidente dell’Associazione convoca la riunione della Giunta, almeno tre volte all’anno, e l’Assemblea generale dei soci, almeno una volta l’anno, in data e in sedi che saranno definite ogni anno: stabilisce l’o.d.g. delle riunioni e dell’Assemblea, sentita la nuova Giunta; provvede, coadiuvato dalla Giunta, dal Tesoriere e dal Segretario, a gestire l’Associazione, che rappresenta legalmente e ovunque sia necessario, salve specifica delega – per materie o per periodi limitati – al Vicepresidente; provvede, coadiuvato dal Tesoriere, ad amministrare il patrimonio, sulla cui conservazione vigila; può aprire, chiudere e movimentare conti bancari. Gli ordini di pagamento vengono firmati congiuntamente o disgiuntamente dal Presidente e dal Tesoriere. Il voto del Presidente prevale in caso di parità all’interno della Giunta.

Art. 8 – I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente. Uno di essi può sostituirlo a tutti gli effetti, in caso di specifica delega o di comprovato impedimento.

Art. 9 – Il Presidente cura che vengano eseguite, per quanto di sua competenza, le delibere della Giunta.

Art. 10 – Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione amministrativa e del conto corrente e provvede alla riscossione delle quote sociali stabilite dall’Assemblea. Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella stesura del bilancio.

Art. 11 – L’Assemblea è costituita dai membri effettivi. Essa delibera sull’attività scientifica, culturale e promozionale dell’Associazione nonché sul bilancio. L’Assemblea elegge i membri della Giunta secondo quanto indicato dall’art. 4. In caso di parità di voti fra gli eletti di ciascun gruppo, prevale il più anziano in ruolo. In caso di dimissioni, o di impossibilità a proseguire il mandato, subentra il primo dei non eletti, quindi – in ordine di voti ricevuti – gli altri fra i non eletti. L’Assemblea è convocata, in seduta ordinaria, come all’art. 7 e, in via straordinaria, qualora ne ravvisi necessità la maggioranza della Giunta o ne venga fatta richiesta motivata da un terzo dei soci.

Art. 12 – Le Assemblee – che dovranno essere convocate con almeno un mese di anticipo – sono valide, in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà più uno dei membri effettivi e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Nelle votazioni per l’elezione alla carica di Presidente è eletto colui che raccoglie un numero di voti pari alla metà più uno dei votanti. Qualora al terzo scrutinio non risulti raggiunta tale maggioranza sarà eletto Presidente colui che avrà raggiunto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano in ruolo. Nelle votazioni per la nomina degli altri membri della Giunta verranno eletti coloro che, in ciascuna delle fasce, avranno ottenuto la maggioranza dei voti e, in caso di parità, il più anziano nel ruolo universitario.

Art. 13 – La ripartizione degli incarichi previsti dall’art. 7, o di altri che si rendessero necessari non essendo incompatibili con il presente statuto, è fatta dalla Giunta alla sua prima riunione.

Art. 14 – Le quote sociali sono stabilite dall’Assemblea su proposta della Giunta in carica, o di quella uscente. L’importo delle quote sociali potrà essere diversificato in base alla fascia di appartenenza dei membri dell’Associazione. Esse costituiscono il patrimonio sociale assieme adeventuali lasciti, donazioni, finanziamenti, contributi di enti pubblici e privati. I membri che non versano la quota sociale, senza aver fatto pervenire una lettera di autosospensione all’Associazione, sono esclusi dall’Associazione per il periodo di morosità.

Art. 15 – In tutti gli organi dell’Associazione le votazioni hanno luogo per alzata di mano, salvo che venga richiesto il voto segreto anche da un solo membro della Giunta, qualora si tratti di votazione di tale ambito, o da un decimo dei membri dell’Assemblea qualora si tratti di riunione assembleare. Le votazioni riferentisi a persone vengono sempre effettuate a scrutinio segreto. Previo accordo di tutti i componenti degli organi, sono possibili consultazioni telematiche.

Art. 16 – Le modifiche al presente Statuto debbono essere proposte o dalla Giunta o da almeno un sesto dei soci. Tali proposte dovranno essere notificate a tutti i soci assieme all’ordine del giorno dell’Assemblea in cui saranno discusse. Per essere approvate, tali modifiche dovranno ottenere il consenso della maggioranza assoluta dei membri presenti. Limitatamente a tale materia potranno essere ammesse specifiche deleghe autografe, nella misura di una per ciascun socio effettivamente presente.

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